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A differenza dell'appello il procedimento di modifica non mira a un riesame della situazione ma solo a porre rimedio ad uno squilibrio successivo. - Corte d'Appello di Roma, 31 ottobre 2003, n. 4579

- Procedimento -
L'articolo 9 della legge 898/1970 prevede che qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice su istanza di parte può modificare i provvedimenti emessi in sede di divorzio. Da ciò consegue, quindi, che la richiesta non può mirare a una riforma della sentenza di divorzio, quasi fosse un appello ammesso oltre ogni termine, ma è volta a porre un rimedio a uno squilibrio creato si dopo la suddetta pronuncia nelle rispettive situazioni economiche delle parti.

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