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Nei procedimenti camerali di attribuzione del cognome l'appello si introduce, come in tutti i procedimenti camerali, con ricorso da depositare nel termine perentorio di cui all'art. 739 c.p.c. - Cass. sez. I, 5 giugno 2009, n. 12983

Venerdì, 5 Giugno 2009
Giurisprudenza | Cognome | Legittimità | Merito

- Aspetti processuali -
Nei procedimenti camerali indicati nell'art. 38 disp. att. c.c., tra i quali rientra quello disciplinato dall'art. 262 c.c., relativo alla domanda di attribuzione del cognome paterno in via aggiuntiva o sostitutiva a quello materno, il reclamo avverso la pronuncia di primo grado del tribunale per i minorenni deve essere proposto con ricorso, sia perché tale è la forma dell 'atto introduttivo dei procedimenti camerali, sia perché trova applicazione il principio secondo il quale ai procedimenti di secondo grado si applicano (salvo incompatibilità) le regole processuali proprie dei procedimenti di primo grado. Ne consegue che, ai fini dell'osservanza del termine perentorio previsto dall'art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo, è sufficiente il tempestivo deposito del ricorso, potendo la nullità o l'omissione della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza essere sanate, in applicazione dell'art. 162, comma 1, c.p.c., mediante l'ordine di rinnovazione emesso dal giudice.

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