Il giudice istruttore quando ritiene che debba essere disposta l'amministrazione di sostegno può trasmettere direttamente gli atti del processo di interdizione al giudice tutelare. - Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2005
- Procedimento -
La formulazione letterale dell'art. 418, 3°co., c.p.c., ("trasmissione del procedimento", e
non degli atti, al giudice tutelare) costituisce, di per sé, argomento per escludere che il
legislatore abbia inteso disporre uno sdoppiamento, per così dire, dei procedimenti, dovendosi invece
ritenere che la previsione normativa si ponga piuttosto sul piano del mutamento del rito (poiché
appare caratterizzante l'aspetto dell'iter processuale, piuttosto che quello formale della difformità
della pronuncia finale rispetto alla domanda originaria), con trasferimento ad altro organo del
medesimo ufficio giudiziario; onde non deve farsi luogo a sospensione del procedimento davanti al
giudice istruttore, ma a trasmissione definitiva del fascicolo al giudice tutelare. Sul piano formale,
una volta che il giudice istruttore abbia valutato come più opportuna l'amministrazione di sostegno, è
da escludere la possibilità di un conflitto per una differente valutazione di opportunità da parte del
giudice tutelare.
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