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Il giudice istruttore quando ritiene che debba essere disposta l'amministrazione di sostegno può trasmettere direttamente gli atti del processo di interdizione al giudice tutelare. - Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2005

Mercoledì, 19 Gennaio 2005
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito

- Procedimento -
La formulazione letterale dell'art. 418, 3°co., c.p.c., ("trasmissione del procedimento", e non degli atti, al giudice tutelare) costituisce, di per sé, argomento per escludere che il legislatore abbia inteso disporre uno sdoppiamento, per così dire, dei procedimenti, dovendosi invece ritenere che la previsione normativa si ponga piuttosto sul piano del mutamento del rito (poiché appare caratterizzante l'aspetto dell'iter processuale, piuttosto che quello formale della difformità della pronuncia finale rispetto alla domanda originaria), con trasferimento ad altro organo del medesimo ufficio giudiziario; onde non deve farsi luogo a sospensione del procedimento davanti al giudice istruttore, ma a trasmissione definitiva del fascicolo al giudice tutelare. Sul piano formale, una volta che il giudice istruttore abbia valutato come più opportuna l'amministrazione di sostegno, è da escludere la possibilità di un conflitto per una differente valutazione di opportunità da parte del giudice tutelare.

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