Il giudice istruttore quando ritiene che debba essere disposta l'amministrazione di sostegno deve chiedere al tribunale di trasmettere gli atti del processo di interdizione al giudice tutelare. - Tribunale di Bologna, 11 luglio 2005
- Procedimento -
Al fine di decidere se disporre l'interdizione o nominare un amministratore di sostegno, non
assume rilievo il criterio della gravità o della natura dell'infermità, ma quello delle concrete
esigenze di protezione del soggetto incapace. Qualora nel corso del giudizio di interdizione o di
inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, è necessario che il tribunale
respinga con sentenza la domanda principale, provvedendo a trasmettere con ordinanza il procedimento
al giudice tutelare.
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