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L'affidatario in base ad un provvedimento di kafalah prevista nella legge marocchina non può presentare opposizione all'adottabilità. - Cass. sez. I, 4 novembre 2005, n. 21395

Venerdì, 4 Novembre 2005
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità

- Procedimento di adottabilità -
L'istituto della kafalah previsto dalla legge marocchina, quale strumento di protezione dell'infanzia e, come tale, riconosciuto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, non attribuisce all'affidatario, dal punto di vista giuridico-formale, né la tutela né la rappresentanza legale del minore, bensì un potere-dovere di custodia, a tempo sostanzialmente indeterminato, con i contenuti educativi di un vero e proprio affidamento preadottivo. In capo a detto affidatario non sussiste pertanto la legittimazione a proporre l'opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, di cui all'articolo 17 della legge 4 maggio 1983 n. 184, riservata al tutore del minore ovvero a chi si trovi in una posizione a esso equiparabile. Tale affidatario, in quanto titolare di un potere di custodia assimilabile come concetto giuridico a quello di affidamento, è da ritenere, al pari degli affidatari (ancorché in preadozione) del minore stesso riconosciuti dal diritto interno, legittimato a spiegare intervento solo adesivo dipendente (e, quindi, non per la prima volta in appello), in quanto portatore non di un proprio diritto in conflitto con l'oggetto del giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, ma di un mero interesse a non vedere pregiudicata la propria aspettativa all'adozione, onde, qualora esso sia intervenuto, non può impugnare in via autonoma e principale, ma solo in via incidentale adesiva, rispetto all'impugnazione eventualmente proposta dalla parte adiuvata.

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