L'affidamento condiviso non può ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, ma solo ove nei confronti di uno dei genitori, risulti una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da renderlo in concreto - Cass. sez. I, 19 giugno 2008. n. 16593
- Affidamento condiviso -
Nel quadro della nuova
disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" dei coniugi separati, di cui ai citati
artt. 155 e 155 bis, come riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del
minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con
la legge 176/1991) alla c.d. "bigenitorialità" (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un
rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento
"condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una
condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e
patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì
come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento
esclusivo. Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione
risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore". Non avendo, per altro, il legislatore
ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta
rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con "provvedimento motivato", con
riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento
esclusivo. L'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé,
dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione,
evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento
congiunto. Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che
risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il
minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con
il figlio, di obiettiva lontananza...). Per cui l'esclusione della modalità dell'affidamento
esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del
genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si
escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse
del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
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