E' causa ostativa all'affidamento condiviso il mancato versamento del mantenimento per i figli. - Cass. sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587
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Affidamento condiviso -
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre
che risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come
nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale
disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la
conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una
motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario ma anche in negativo
sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà
genitoriale e sulla rispondenza quindi all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del
modello legale prioritario di affidamento.
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