La revoca dell'adottabilità presuppone sia il venir meno dell'abbandono che l'interesse del minore. - Cass. sez. I, 19 febbraio 2008, n. 4199
- Revoca
dell'adottabilità -
La legge 184/83, art. 21, stabilisce al comma 1 che «Lo stato di
adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le
condizioni di cui all'art. 8...». L'ultimo comma della norma precisa inoltre che «nel caso in cui sia
in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato». Dalla lettera
della norma si ricava con chiarezza che due sono le condizioni perchè possa farsi luogo alla revoca
dello stato di adottabilità: il venir meno dello stato di abbandono del minore, quale regolato dalla
legge 184/83, art. 8, e la sussistenza dell'interesse del minore alla revoca. Tant'è che il
legislatore vieta la revoca quando sia in atto l'affidamento preadottivo, presumendo in via assoluta
che in tale situazione di fatto la revoca dello stato di adottabilità non sia nell'interesse del
minore.
autore:
Mercoledì, 17 Aprile 2024
Il dissenso all’adozione da parte del genitore sociale del genitore biologico decaduto ... |
Lunedì, 15 Aprile 2024
La dichiarazione di adottabilità deve essere la soluzione estrema - Cass. Civ., ... |
Giovedì, 21 Marzo 2024
Il rapporto tra la dichiarazione dello stato di adottabilità e l'adozione ... |
Martedì, 19 Marzo 2024
Adozione del minore in assenza di capacità tutelanti di genitori e nonni ... |