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La riforma di cui alla legge 149/2001 è sospesa solo per le disposizioni di carattere processuale. - Cass. sez. I, 16 gennaio 2004 n. 542

Venerdì, 16 Gennaio 2004
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità

- Procedimento di adottabilità -
In tema di adozione di minori di età il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 17, legge n. 184 del 1983 è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizi della motivazione, perché tale norma, ancorché novellata dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 149 del 2001 (che ammette il ricorso per motivi diversi dalla violazione di legge), è ancora in vigore nel testo originario. L'operatività della legge modificativa, infatti, è rimasta sospesa, limitatamente alle disposizioni di carattere processuale (a seguito di reiterati decreti legge convertiti in legge). fino all'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adattabilità.

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