La riforma di cui alla legge 149/2001 è sospesa solo per le disposizioni di carattere processuale. - Cass. sez. I, 16 gennaio 2004 n. 542
- Procedimento di
adottabilità -
In tema di adozione di minori di età il ricorso per cassazione ai sensi
dell'articolo 17, legge n. 184 del 1983 è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizi
della motivazione, perché tale norma, ancorché novellata dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 149
del 2001 (che ammette il ricorso per motivi diversi dalla violazione di legge), è ancora in vigore nel
testo originario. L'operatività della legge modificativa, infatti, è rimasta sospesa, limitatamente
alle disposizioni di carattere processuale (a seguito di reiterati decreti legge convertiti in legge).
fino all'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la
dichiarazione dello stato di adattabilità.
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