Nel procedimento di opposizione all'adottabilità non c'è l'obbligo di ascoltare gli affidatari provvisori. - Cass. sez. I, 24 aprile 2006, n. 9523
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Procedimento di adottabilità -
Ai sensi del testo originario dell'art. 17 l. 4 maggio 1983 n.
184, nel giudizio di appello conseguente all'impugnazione della sentenza resa dal tribunale per i
minorenni sull'opposizione avverso il decreto di adottabilità, non vi è l'obbligo per il giudice di
sentire gli affidatari provvisori del minore. In materia di adottabilità il ricorso per cassazione è
ammissibile solo per violazione di legge.
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