La differenza tra la dichiarazione di adottabilità e la decadenza della potestà sta solo nella gravità del comportamento presupposto che nel primo caso è inemendabile e nel secondo emendabile. - Cass. sez. I, 5 gennaio 2005, n. 212
- Dichiarazione
di adottabilità -
La dichiarazione di adottabilità – rimedio estremo alla situazione di
abbandono del minorenne, non espediente finalizzato ad assicurargli condizioni di vita teoricamente
migliori in un nucleo familiare diverso da quello di origine – consegue all'accertata carenza di una
misura di assistenza materiale e morale ritenuta indispensabile per lo sviluppo armonioso della
personalità del minore. Tale difetto di assistenza materiale e morale postula la dichiarazione di
adottabilità nell'interesse del minorenne: dichiarazione che, implicando la rescissione di ogni legame
coi genitori biologici, rappresenta una conseguenza certamente più radicale rispetto alla perdita
della potestà, ma non si fonda su presupposti logicamente contrastanti o diversi da quelli che
giustificano l'ablazione o la limitazione di questa, distinguendosene solo per la maggior gravità ed
inemendabilità, per cui risultano ostativi allo sviluppo armonico della personalità del figlio. Sul
piano concreto, la valutazione dei suddetti caratteri di gravità e inemendabilità della carenza di
cure, tale da configurare lo stato di abbandono, ed il giudizio sulla non transitorietà della causa di
forza maggiore, costituiscono accertamenti riservati al giudice di merito.
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