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L'adozione costituisce l'estrema soluzione dell'abbandono. - Cass. sez. I, 28 aprile 2008, n. 10809

- Dichiarazione di adottabilità -
La dichiarazione di adottabilità di un minore trova giustificazione solo in presenza di carenza e di cure materiali e affettive di tale rilevanza da integrare di per sé una situazione di pregiudizio per il minore tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte il suo sviluppo psicofisico. Per questo lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, con il conseguente sacrificio del diritto a vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia di origine, è ravvisabile solo ove si verifichi una carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico, indispensabile per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore non dovuto a forza maggiore, intesa quest'ultima come causa non contingente estranea alla condotta dei genitori.

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