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Non è ostativa all'adozione del figlio naturale maggiorenne del proprio coniuge la presenza di figli legittimi minorenni dell'adottante nello stesso nucleo familiare. - Cass. sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2246

Venerdì, 3 Febbraio 2006
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità

- Figli minori dell'adottante -
In tema di adozione di persone di maggiore età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce di norma, ai sensi dell'articolo 291 Cc, un impedimento alla richiesta di adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale e ai fratelli, minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, ne aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'articolo 312, primo comma, numero 2), Cc, giacchè tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante.

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