I vizi del procedimento di adozione costituiscono motivi di impugnazione della sentenza contro la quale, quindi, non è ammissibile un'autonoma azione di nullità. - Cass. sez. I, 16 luglio 2004, n. 13171
- Azione di nullità -
Il decreto di adozione
di soggetti di età maggiore ha la natura di provvedimento decisorio e definitivo. Ne deriva, pertanto,
che allo stesso è applicabile il principio generale secondo cui sia i vizi processuali che quelli
sostanziali di tale provvedimento si convertono in motivi di impugnazione. In particolare i vizi che
affliggono la pronuncia giudiziale sia che investano direttamente la pronuncia stessa, sia che
attengano all'attività processuale svolta, determinando a loro volta la nullità del provvedimento,
possono essere fatti valere solo con il mezzo di impugnazione previsto dall'ordinamento e l'eventuale
decadenza dal rimedio impugnatorio comporta che essi non possano più essere dedotti, secondo il
disposto dell'articolo 161, comma 1 del codice di procedura civile. Deve escludersi, altresì, a
seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 184 del 1983 (con l'abrogazione dei commi 2 e 3
dell'articolo 293 del codice civile), che sia esperibile, avverso il decreto di adozione di persone di
età maggiori, un'autonoma azione di nullità.
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