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I vizi del procedimento di adozione costituiscono motivi di impugnazione della sentenza contro la quale, quindi, non è ammissibile un'autonoma azione di nullità. - Cass. sez. I, 16 luglio 2004, n. 13171

Venerdì, 16 Luglio 2004
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità

- Azione di nullità -
Il decreto di adozione di soggetti di età maggiore ha la natura di provvedimento decisorio e definitivo. Ne deriva, pertanto, che allo stesso è applicabile il principio generale secondo cui sia i vizi processuali che quelli sostanziali di tale provvedimento si convertono in motivi di impugnazione. In particolare i vizi che affliggono la pronuncia giudiziale sia che investano direttamente la pronuncia stessa, sia che attengano all'attività processuale svolta, determinando a loro volta la nullità del provvedimento, possono essere fatti valere solo con il mezzo di impugnazione previsto dall'ordinamento e l'eventuale decadenza dal rimedio impugnatorio comporta che essi non possano più essere dedotti, secondo il disposto dell'articolo 161, comma 1 del codice di procedura civile. Deve escludersi, altresì, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 184 del 1983 (con l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 293 del codice civile), che sia esperibile, avverso il decreto di adozione di persone di età maggiori, un'autonoma azione di nullità.

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