La violazione dell'obbligo di fedeltà è causa di addebito se vi è nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale. - Cass. sez. I, 18 settembre 2003, n. 13747
- Motivi -
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può
fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 del Codice civile pone a carico dei
coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella
determinazione della crisi coniugale; tuttavia la reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà
coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una
violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi causa della separazione personale dei coniugi e,
quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è
responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i
coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto
caratterizzato da una convivenza meramente formale.
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