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Il mutamento di fede religiosa non può essere di per sé causa di addebito. - Cass. sez. I, 6 agosto 2004, n. 15241

- Motivi -
Il comportamento di un coniuge consistente nel mutamento di fede religiosa e nella partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, si connette all'esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 cost. e, nonostante la sua inevitabile incidenza sull'armonia di coppia, non può essere considerato come ragione di addebito della separazione, se ed in quanto non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore fissati dagli art. 143 e 147 cod. civ. e non determini quindi, con la violazione di tali doveri (come appunto quello della coabitazione di cui al comma 2 dell'art. 143 cod. civ.), una situazione di intollerabilità della convivenza o di grave pregiudizio per la prole.

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