Il mutamento di fede religiosa non può essere di per sé causa di addebito. - Cass. sez. I, 6 agosto 2004, n. 15241
- Motivi -
Il comportamento di un
coniuge consistente nel mutamento di fede religiosa e nella partecipazione alle pratiche collettive
del nuovo culto, si connette all'esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 cost. e, nonostante la
sua inevitabile incidenza sull'armonia di coppia, non può essere considerato come ragione di addebito
della separazione, se ed in quanto non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di
coniuge e di genitore fissati dagli art. 143 e 147 cod. civ. e non determini quindi, con la violazione
di tali doveri (come appunto quello della coabitazione di cui al comma 2 dell'art. 143 cod. civ.),
una situazione di intollerabilità della convivenza o di grave pregiudizio per la prole.
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