L'una tantum è un accordo che ha natura transattiva e aleatoria. - Cass. sez. I, 5 settembre 2003, n. 12939
- Una tantum -
L'articolo 5 della
legge 789/1970, nel testo di cui alla legge 74/1987, conferisce ai coniugi la facoltà di sostituire
all'assegno periodico di divorzio l'attribuzione di una somma forfetaria, o di un bene, o di altra
utilità, definendo in modo definitivo ed esaustivo i rapporti patrimoniali in proposito. A tutela del
coniuge economicamente più debole è previsto che l'accordo debba essere delibato dal Tribunale, che ne
deve controllare l'equità. Trattasi di un negozio di natura sostanzialmente transattiva e aleatoria,
previsto e autorizzato dalla legge che ne subordina l'efficacia all'approvazione da parte del
tribunale. Con la conseguenza che, una volta che esso si sia perfezionato e sia stato delibato dal
giudice che lo recepisce in sentenza che ne accerta la congruità, diventa definitivamente efficace,
conferendo al coniuge beneficiario il diritto all'attribuzione patrimoniale pattuita, sia essa una
somma forfetariamente stabilita, ovvero il trasferimento di un diritto reale o di altra utilità. Da
tale momento, essendo divenuto efficace il negozio intercorso tra le parti, stante il carattere
definitivo dell'attribuzione transattiva, disciplinata dalle norme che regolano i contratti, le
vicende personali dei coniugi diventano irrilevanti rispetto a essa, cosicché il mutamento delle
rispettive condizioni economiche, la morte, ovvero il passaggio a nuove nozze dell'avente diritto, non
influiscono in alcun modo sulla sorte del diritto che ne forma oggetto.
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