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L'accordo sulla vita familiare nel corso del matrimonio ha rilevanza anche in sede di separazione ma non può averlo più dopo il divorzio. - Cass. sez. I, 11 dicembre 2003, n. 18920

- Rilevanza -
Qualora prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, atteso che la separazione instaura un regime il quale, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio, compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi, nel senso esattamente che solo con il divorzio la situazione muta radicalmente, tanto da far residuare tra gli ex coniugi solo un vincolo di solidarietà di tipo preminentemente assistenziale che, in quanto tale, presuppone nell'ex coniuge assistito non solo la mancanza di mezzi economici adeguati, ma anche l'oggettiva impossibilità di procurarseli mettendo altresì a frutto tutte le proprie capacità di lavoro.

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