È ammissibile l'azione revocatoria nei confronti dei trasferimenti immobiliari oggetto di accordi di separazione consensuale. - Cass. sez. I, 12 aprile 2006, n. 8516
- Azione revocatoria -
L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della
complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il
trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel
novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare (ai sensi degli articoli 67 e 69 della
legge fallimentare). Tale azione non trova ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso,
cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la
natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso
delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento
immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria
dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento
dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte
legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
Tale conclusione si impone a fortiori allorché il trasferimento immobiliare o la costituzione del
diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale
omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i
coniugi, del quale esauriscano i contenuti.
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