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Sono ammissibili pattuizioni successive alla separazione anche senza ricorso al tribunale purché rispettino le norme inderogabili. - Cass. sez. I, 20 ottobre 2005, n. 20290

- Accordi successivi alla separazione -
Le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all'omologazione della separazione, trovando fondamento nell'art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, senza altro limite che non sia quello di derogabilità consentito dall'art. 160 c.c.; le pattuizioni, invece, convenute dagli stessi coniugi antecedentemente o contemporaneamente al decreto di omologazione e non trasfuse nell'accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest'ultimo, in posizione di non interferenza o in posizione di conclamata e incontestabile maggiore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo di cui all'art. 158 c.c.

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