|
di Gianfranco Dosi
La
miniriforma del processo civile operata con la legge 69/2009 aveva
delegato all’art. 60 il Governo a predisporre una regolamentazione
della mediazione e della conciliazione nelle controversie civili e
commerciali e il decreto delegato n. 28/2010 disciplina ora
compiutamente l’accesso alle procedure di mediazione al fine di
tentare la conciliazione di una controversia concernente diritti
disponibili. Le procedure di mediazione si svolgeranno, fino a nuova
regolamentazione, di fronte agli organismi pubblici e privati
iscritti nel registro che il Ministero della giustizia istituì nel
2004 – e a quelli che vi si aggiungeranno, ivi compresi quelli
istituti dai consigli degli ordini forensi - e devono garantire
imparzialità, rapidità e informalità.
La
novità rispetto al passato sta nel raccordo previsto oggi dal
decreto delegato tra le procedure di mediazione e il contenzioso
nelle aule di giustizia. D’ora in avanti, infatti, secondo la
legge, prima di promuovere una causa civile o commerciale l’avvocato
dovrà informare il suo assistito della possibilità di avvalersi di
procedure di mediazione altrimenti rischia l'annullamento del mandato
difensivo (art. 4 del decreto delegato) con la conseguente perdita
del diritto al compenso professionale (ovvero la sanzione
disciplinare, secondo le proposte di modifica formulate recentemente
dal CNF).
il testo integrale della relazione
|