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- Cass. sez. Lavoro, 23 giugno 2008, n. 17057

Lunedì, 23 Giugno 2008
Giurisprudenza | | Legittimità

Il calcolo degli utili da attribuire al partecipante va fatto al netto delle spese di mantenimento e la maturazione degli interessi coincide con la cessazione dell'impresa

Il calcolo degli utili da attribuire ai partecipanti all'impresa familiare va effettuato al netto delle spese di mantenimento degli stessi, gravante sul familiare che esercita l'impresa e l'onere di provare la consistenza del patrimonio familiare come degli utili da distribuire grava, sulla base della regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sul partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili. La maturazione del diritto agli utili dell'impresa familiare - dalla quale decorrono altresì rivalutazione e interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c, applicabile in ragione della riconducibilità della relativa controversia tra quelle di cui all'art. 409, n. 3) c.p.c. - coincide, di regola, con la cessazione dell'impresa medesima o della collaborazione del singolo partecipante, salvo diverso patto tra i partecipanti relativo alla distribuzione periodica degli utili, l'onere della prova del quale grava sul partecipante che ne afferma l'esistenza. Ed invero, secondo l'orientamento espresso dalla sentenza da ultima citata, dal quale il collegio ritiene di non doversi discostare, "come è stato rilevato anche in dottrina, il diritto di partecipazione previsto dall'art. 230-bis cod. civ. (che ne prevede espressamente, tranne il caso di accordo per la distribuzione periodica degli utili, la liquidazione alla cessazione della prestazione di lavoro o in caso di alienazione dell'azienda) non rappresenta un vero e proprio compenso dotato del carattere di corrispettività, ma assume il carattere di un diritto qualificabile solo a posteriori, in quanto condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda; si deve anche considerare che la destinazione naturale degli utili (in assenza di diverso accordo) non è la distribuzione tra i partecipanti, ma il loro reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni ai quali il familiare partecipa".

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