Revocazione per ingratitudine - Cass. sez. II, 28 maggio 2008, n. 14093
L'infedeltà coniugale può assumere i connotati dell'ingiuria grave fonte di revocazione per
ingratitudine della donazione
L'ingiuria grave che l'art. 801 c.c. prevede quale causa di
revocazione per ingratitudine della donazione consiste in un comportamento con il quale si rechi
all'onore e al decoro del donante una offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale
della persona così da rivelare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso
colui che ha beneficiato l'agente e che ripugna alla coscienza comune. Un comportamento di infedeltà
coniugale protrattosi per vari anni, sfociato nell'abbandono della famiglia, può essere
complessivamente considerato ingiuria grave.
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