Violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.) - Cass. penale, sez. III, 21 maggio 208, n. 20279
Il reato di violenza sessuale di gruppo, a differenza del concorso di
persone nel reato di violenza sessuale, presuppone la necessaria presenza sul luogo del delitto degli
autori di reato
Il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), per la cui
configurabilità è sufficiente che gli autori del reato siano soltanto due, integra una fattispecie
autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio e consiste nella partecipazione da parte di
più persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. L'azione collettiva
presuppone la necessaria presenza degli autori del reato al momento e sul luogo del delitto ma
l'esecuzione di questo non richiede necessariamente che ciascun compartecipe realizzi l'intera
fattispecie concorsuale degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione
del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche
solo da uno solo degli agenti. Non è cioè richiesto il compimento da parte del singolo partecipe di
una attività tipica di violenza sessuale, essendo estesa la punibilità (qualora sia comunque
realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, purché tenuta in una
situazione di effettiva presenza sul luogo e al momento del fatto. Proprio tale presenza distingue la
commissione di atti di violenza sessuale di gruppo dal concorso di persone nel reato di cui all'art.
609 bis c.p. Infatti per la configurabilità del primo reato, non è sufficiente l'accordo della volontà
dei compartecipi al delitto ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e
nel momento della consumazione dell'azione criminosa, in un rapporto causale inequivocabile. Ed è
proprio la pluralità degli aggressori e la loro contemporanea presenza che producono effetti fisici e
psicologici nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione.
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