Abusi del congedo parentale - Cass. sez. Lavoro, 16 giugno 2008, n. 16207
Costituisce giusta causa di licenziamento la prestazione di attività lavorativa nel periodo di
congedo parentale.
Ove si accerti che il periodo di congedo consentito nei primi otto anni di
vita del figlio dall'art. 32 comma 1 lett. b del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia
utilizzato dal padre lavoratore non per il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della
sua esigenza ad un pieno inserimento nella famiglia ma per l'esercizio di una diversa attività
lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, idoneo ad essere
valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
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