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Assegno di mantenimento coniugale - Cass. sez. I, 6 giugno 2008, n. 15086

Venerdì, 6 Giugno 2008
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

Rilevanza della attitudine al lavoro della beneficiaria ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento l'attitudine al lavoro va valutata non in termini ipotetici ed astratti ma di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale.

Al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitatile la separazione, è essenziale che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente tollerato, subito o - comunque - accettato un tenore di vita più modesto. L'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile nei giudizi di separazione ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. L'attitudine al lavoro assume tuttavia rilievo solo se venga riscontrata non in termini di mere valutazioni ipotetiche ed astratte, ma di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale.

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