Assegno di mantenimento coniugale - Cass. sez. I, 6 giugno 2008, n. 15086
Rilevanza della attitudine al lavoro della beneficiaria ai fini del riconoscimento del diritto al
mantenimento l'attitudine al lavoro va valutata non in termini ipotetici ed astratti ma di effettiva
possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto
fattore individuale ed ambientale.
Al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in
favore del coniuge cui non sia addebitatile la separazione, è essenziale che questi sia privo di
redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la
convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi, non avendo rilievo che, prima
della separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente tollerato, subito o - comunque -
accettato un tenore di vita più modesto. L'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale
capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile nei giudizi di separazione ai fini della
determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve tenere conto
non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di
valutazione economica. L'attitudine al lavoro assume tuttavia rilievo solo se venga riscontrata non in
termini di mere valutazioni ipotetiche ed astratte, ma di effettiva possibilità di svolgimento di
un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed
ambientale.
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