Affidamento condiviso - Cass. sez. I, 19 giugno 2008. n. 16593
L'affidamento condiviso non può ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente
fra i coniugi, ma solo ove nei confronti di uno dei genitori, risulti una sua condizione di manifesta
carenza o inidoneità educativa da renderlo in concreto pregiudizievole per il minore
Nel quadro
della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" dei coniugi separati, di cui ai
citati artt. 155 e 155 bis, come riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del
diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva
in Italia con la legge 176/1991) alla c.d. "bigenitorialità" (al diritto, cioè, dei figli a continuare
ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento
"condiviso" (comportante l'esercizio della potestà
genitoriale da parte di entrambi ed una
condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e
patrimoniale del minore)
si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale,
bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione
dell'affidamento esclusivo.
Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove
la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore". Non avendo, per altro, il
legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro
individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con
"provvedimento motivato", con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via
di eccezione, l'affidamento
esclusivo.
L'affidamento condiviso non può ragionevolmente
ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché
avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere
con il vecchio affidamento congiunto.
Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola
dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di
manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in
concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di
vita, di insanabile contrasto
con il figlio, di obiettiva lontananza ...).
Per cui l'esclusione
della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in
positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del
genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non
rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale
prioritario di affidamento.
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