Violazione del dovere di fedeltà - Cass. sez. I, 11 giugno 2008, n. 15557
Ai fini dell'addebito la nozione di fedeltà va avvicinata a quella di lealtà rientrandovi
anche l'infedeltà affettiva
La pronuncia di addebito richiede di accertare se uno dei coniugi
abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio fra i quali è indicato
l'obbligo della fedeltà, strettamente connesso a quello della convivenza e da intendere non soltanto
come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniugo,
di non
tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e
spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio. La nozione di fedeltà
coniugale va
avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di
ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In
questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella
capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame
di coppia e dal
sodalizio che su di esso si fonda.
Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera
inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c., dovendo, per converso, verificare l'effettiva
incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di Intollerabilità della
convivenza. A tale regola non si sottrae l'infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una
violazione particolarmente
grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione
extraconiugale, può essere rilevante al fine dell'addebitatilità della separazione soltanto quando sia
stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e
non anche, pertanto, qualora
risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della
convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una
rottura già
irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di
fedeltà
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