Accordi e azione revocatoria - Cass. sez. III, 13 maggio 2008, n. 11914
I contratti che attuano un trasferimento immobiliare, ancorché attuativi di una separazione
consensuale, sono sempre soggetti all'azione revocatoria
E' suscettibile di revoca ai sensi
dell'art. 2901 c.c. il contratto con cui un coniuge trasferisce all'altro un immobile, al fine
dichiarato di dare esecuzione ad un obbligo assunto in sede di separazione consensuale omologata
in
quanto la domanda di revocatoria conferisce al giudice il potere di esaminare l'accordo di separazione
che abbia dato causa al trasferimento senza necessità
di specifica impugnazione sul punto e sempre
che i presupposti di fatto e di diritto rilevanti per la decisione siano stati dedotti in giudizio. La
valutazione dei requisiti per l'accoglimento della domanda revocatoria va compiuta con riferimento sia
agli accordi di separazione che al negozio attuativo del trasferimento.
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