- Cass. sez. I, 3 agosto 2007, n. 17043
Il principio pubblicistico
che attribuisce al giudice il potere di disporre d'ufficio mezzi di prova nelle questioni concernenti
l'affidamento dei figli costituisce una deroga ai principi in materia di onere della
prova
L'art. 6, comma 9, legge 898/1970, come l'art. 155, comma settimo, cc in materia di
separazione, disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo per il
loro mantenimento "possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed
emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice",
opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori
di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non
possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si
fondano e che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle
condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche d'ufficio.
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