- Cass. sez. I, 10 agosto 2007, n. 17645
L'atto di appello nella
separazione ove introdotto con citazione deve essere depositato (e non semplicemente notificato) nel
termine perentorio stabilito per l'impugnazione
Ai sensi dell'articolo 23 della legge 74/1987,
l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si
applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo -ricorso, anziché citazione - alla decisione
in camera di consiglio; detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in
cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 Cpc, con la conseguenza che l'appello,
che sia proposto con citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo, in applicazione del
principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto risulti depositato nel
rispetto di tali termini.
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