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- Cass. sez. I, 9 novembre 2007, n. 23379

Nel procedimento di divorzio fra i coniugi con figli minori o incapaci il Pubblico Ministero è litisconsorte necessario e deve essergli notificato atto d'appello.

Nel procedimento di divorzio fra coniugi con figli minori o incapaci, a norma degli artt. 4 e 5 legge 989/1970 (come novellati dalla legge 74/1987), il Pubblico Ministero è litisconsorte necessario in concorrenza con le parti private ed è titolare di un autonomo potere d'impugnazione in relazione ad interessi patrimoniali dei suddetti figli, con la conseguenza che, ove uno dei coniugi abbia proposto appello avverso un capo della sentenza di primo grado, riguardante i predetti interessi, il relativo atto d'appello deve essere notificato anche al P.M. presso il tribunale e, in difetto di notifica, il giudice di secondo grado deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 cpc; tale integrazione è necessaria anche quando nel giudizio di secondo grado sia ritualmente intervenuto il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, atteso che il P.M. presso il giudice "ad quem" non ha il potere d'impugnare la sentenza di primo grado, e, pertanto, dal suo intervento non possono conseguire gli effetti cui è intesa l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cpc citato.

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