- Cass. sez. I, 9 novembre 2007, n. 23379
Nel procedimento di
divorzio fra i coniugi con figli minori o incapaci il Pubblico Ministero è litisconsorte necessario e
deve essergli notificato atto d'appello.
Nel procedimento di divorzio fra coniugi con figli
minori o incapaci, a norma degli artt. 4 e 5 legge 989/1970 (come novellati dalla legge 74/1987), il
Pubblico Ministero è litisconsorte necessario in concorrenza con le parti private ed è titolare di un
autonomo potere d'impugnazione in relazione ad interessi patrimoniali dei suddetti figli, con la
conseguenza che, ove uno dei coniugi abbia proposto appello avverso un capo della sentenza di primo
grado, riguardante i predetti interessi, il relativo atto d'appello deve essere notificato anche al
P.M. presso il tribunale e, in difetto di notifica, il giudice di secondo grado deve disporre
l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 cpc; tale integrazione è
necessaria anche quando nel giudizio di secondo grado sia ritualmente intervenuto il Procuratore
Generale presso la Corte d'Appello, atteso che il P.M. presso il giudice "ad quem" non ha il potere
d'impugnare la sentenza di primo grado, e, pertanto, dal suo intervento non possono conseguire gli
effetti cui è intesa l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cpc citato.
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