- Cass. sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870
Tre giorni di
sopravvivenza prima della morte sono sufficienti per la risarcibilità del danno biologico agli
eredi
La giurisprudenza di questa Corte distingue il caso in cui la morte segua immediatamente
o quasi alle lesioni da quello in cui tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di
tempo; nel primo caso esclude la configurabilità del danno biologico in quanto la morte non
costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico
della vita (da ultimo Cass. 13.1.2006, n. 517); la ammette, viceversa, nel secondo caso, essendovi un
'effettiva compromissione dell'integrità psico - fisica del soggetto che si protrae per la durata
della vita, e ne riconosce la trasmissibilità agli eredi (ex plurimis Cass. 21.7.2004, n. 13585; Cass.
21.2.2004, n. 3549). Non risulta stabilito in linea generale quale durata debba avere la sopravvivenza
perché possa essere ritenuta apprezzabile ai fini del risarcimento del danno biologico, ma è del tutto
evidente che non può escludersi in via di principio che sia apprezzabile una sopravvivenza che si
protrae per tre giorni.
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