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- Cass. sez. I, 23 novembre 2007, n. 24412

Venerdì, 23 Novembre 2007
Giurisprudenza | Nullità del matrimonio | Legittimità

Contro il provvedimento della Corte d'appello che dispone misure di natura economica in pendenza di delibazione della sentenza ecclesiastica non è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge

Il provvedimento con il quale la Corte d'appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, disponga, a norma dell'articolo 8, n. 2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di revisione del Concordato Lateranese, misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rientra tra i provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria, ed è subordinata all'accertamento,in via di deliberazione sommaria, del diritto del richiedente al conseguimento dell'indennità e degli alimenti, nonché del pericolo del pregiudizio alla sua attuazione durante il tempo occorrente per farlo valere davanti al giudice competente per la decisione sulla materia; ne deriva che avverso detto provvedimento interinale, per la sua natura inidoneo a conseguire efficacia di giudizio, non è esperibile il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, ammissibile soltanto nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali che siano definiti e abbiano carattere decisorio, ossia attitudine a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

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