- Cass. sez. I, 3 gennaio 2008, n. 6
I decreti della Corte
d'appello in materia di revisione dell'assegno divorzile sono ricorribili per cassazione soltanto con
il ricorso straordinario per violazione di legge
Il decreto con il quale la Corte di appello
provvede, su reclamo delle parti, alla revisione dell'assegno di divorzio, è ricorribile per
cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. solo per violazione di legge, cui è riconducibile l
'inosservanza dell'obbligo di motivazione, la quale si configura allorché questa ultima sia
materialmente omessa (cioè quando si verifichi una radicale carenza della stessa), ovvero si
estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la "ratio decidendi" del provvedimento
impugnato (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente
incomprensibili (motivazione perplessa).
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