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- Cass. sez. I, 24 gennaio 2008, n. 1595

Giovedì, 24 Gennaio 2008
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

Costituisce giustificato motivo di revisione dell'assegno divorzile per l'onerato la sopravvenienza di un figlio sempre che questo evento comporti un depauperamento delle sue condizioni economiche

I sopravvenuti, giustificati motivi a sostegno della richiesta di revisione delle condizioni patrimoniali del divorzio, possono riguardare anche i nuovi oneri familiari dell'obbligato, derivanti dalla nascita di un figlio, generato dalla successiva unione, sempre che detta insorgenza, considerate tutte le circostanze del caso concreto, abbia determinato un reale ed effettivo depauperamento delle sostanze e della capacità patrimoniale dell'obbligato stesso, apprezzato dall'esito di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti. In ogni caso, a tale fine, occorre tenere conto del fatto che per un verso, il nuovo dovere di mantenimento dell'obbligato va valutato anche alla stregua delle potenzialità economiche della nuova famiglia in cui il bambino è stato generato, e quindi avendo riguardo pure alle condizioni dell'altro genitore. Là dove – poi- venga in gioco la misura dell'assegno di mantenimento per i figli, il nuovo impegno familiare non può costituire ragione per un allentamento delle responsabilità genitoriali verso costoro, in quanto la soddisfazione dei diritti economici dei figli non può essere deteriore nella crisi della famiglia, rispetto a quanto avviene nella famiglia unita. Ove, pertanto, il contributo di mantenimento originariamente fissato dal giudice del divorzio sia stato determinato in un importo adeguato alle necessità dei figli, ma inferiore all'esborso che la capacità economica dell'obbligato avrebbe consentito, la richiesta riduzione non può essere disposta, a meno che il contributo, così come in precedenza fissato, non trovi più capienza ( a causa dei doveri derivanti dal motivo sopravvenuto) sulla capacità economica dell'obbligato stesso, apprezzata anche alla luce dell'apporto del nuovo partner.

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