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Maltrattamenti (art. 572 codice penale) - Cass. penale Sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 6581

Nei confronti di malati di mente trattamenti coercitivi o suppostamene rieducativi non sono praticabili e costituiscono reato di maltrattamenti

In ordine ai rapporti che devono sussistere tra gli operatori di una struttura parasanitaria e i degenti malati di mente, deve escludersi che possa configurarsi in capo ai primi di una sorta di ius corrigendi (analogo a quello esercitatile dai genitori nei confronti dei figli minori), che possa astrattamente giustificare interventi di rigore o in senso lato rieducativi. Infatti, trattamenti coercitivi o suppostamene rieducativi non sono praticabili nei confronti di persone malate di mente. Tali persone, in vero, non hanno bisogno di strumenti rieducativi, quanto piuttosto di cure e di tecniche riabilitative (motorie, manuali); mentre nei confronti delle medesime persone l'uso della violenza fisica è circoscritto per legge al ricovero coatto in regime di trattamento sanitario obbligatorio e ai mezzi di contenzione diretti a evitare il pericolo attuale del compimento di atti eterolesivi o autolesivi e sempre per il tempo strettamente necessario allo scopo. Correttamente viene, perciò, ravvisato il reato di maltrattamenti a carico del personale di una casa protetta, destinata al ricovero di persone incapaci perché affette da problemi psichici, che per mantenere tranquilli i pazienti e non prendersene cura durante il servizio notturno o in altre circostanze, li abbia abitualmente sottoposti a eccessi di sedazione farmacologia, così da avere determinato uno stato di artificioso intorpidimento indotto nei degenti, dovendosi individuare nella prostrazione provocata dai farmaci sedativi una grave causa di sofferenza idonea a realizzare la materialità del reato di cui all'articolo 572 del codice penale.

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