Causa di non punibilità per i congiunti (art. 384 c.p.) - Cass. penale, sezioni unite, 14 febbraio 2008, n. 7208
Al testimone che avvertito della facoltà di astenersi
decide ugualmente di testimoniare non può applicarsi la causa di non punibilità dello stato di
necessità
Stante la natura obbligatoria della deposizione quale presupposto dell'operatività
della esimente dell'art. 384 c.p., detta esimente è applicabile soltanto se la situazione di pericolo
non sia stata "volontariamente causata" dall'autore del reato. La situazione descritta nel comma I
dell'art. 384 costituisce una ipotesi speciale della causa di giustificazione dello stato di necessità
(art. 54 c.p.), sicché si configura pienamente la punibilità del prossimo congiunto che, ritualmente
avvertito della facoltà di astenersi, scelga di deporre: non può invero "chiamarsi necessità quella
cui un individuo volontariamente si espone, mentre era in sua facoltà astenersi".
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