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- Cass. sez. I, 3 agosto 2007, n. 17041

Venerdì, 3 August 2007
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

La morte nel corso del giudizio di impugnazione dell'ex coniuge convenuto per la condanna al pagamento dell'assegno divorzile non determina la cessazione della materia del contendere residuando un interesse dell'attore per il periodo tra la domanda e la morte del convenuto.

In tema di revisione delle condizioni di divorzio, quando, nel corso della fase di impugnazione del relativo procedimento, volto all'accertamento della sussistenza del diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile, si verifichi la morte della parte astrattamente tenuta a detta corresponsione, non si determina l'effetto della cessazione della materia del contendere, atteso che il principio della intrasmissibilità, dal lato passivo, dell'obbligo corrispondente non trova applicazione, una volta proposta la relativa domanda giudiziale, per il periodo successivo all'inizio del procedimento e fino alla data del decesso dell'ex coniuge, residuando in tal caso l'interesse della parte istante alla prosecuzione del giudizio in riferimento alla definitiva regolamentazione del diritto all'assegno de quo per il periodo anzidetto.

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