- Cass. sez. I, 29 novembre 2007, n. 24932
L'assegno di separazione
decorre dalla domanda giudiziale ove non sia indicata dal giudice una decorrenza diversa
Quando
la sentenza di separazione non abbia espressamente sancito la retroattività dell'assegno, deve valere
il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l'assegno di mantenimento a favore del
coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in
applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario
per farlo valere in giudizio.
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