- Cass. sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1758
L'accertamento al diritto
all'assegno divorzile richiede sempre una comparazione attuale tra i redditi delle parti e il
pregresso tenore di vita familiare ed è indipendente dalle statuizioni patrimoniali vigenti in sede di
separazione
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l
'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello
avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione
dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative
maturate nel corso del rapporto.
La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua della L.
1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, è indipendente
dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale,
in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della
natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle
rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio,
prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di
separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l
'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella
misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
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