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- Cass. sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1758

Lunedì, 28 Gennaio 2008
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

L'accertamento al diritto all'assegno divorzile richiede sempre una comparazione attuale tra i redditi delle parti e il pregresso tenore di vita familiare ed è indipendente dalle statuizioni patrimoniali vigenti in sede di separazione

L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l 'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l 'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.

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