- Cass. sez. I, 3 agosto 2007, n. 17056
L'abbandono volontario
della casa coniugale costituisce motivo sufficiente di addebito salvo che si provi che è stato
determinato dal comportamento dell'altro coniuge
In tema di separazione personale dei coniugi,
l'abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non
essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di
matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé
sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo
che si provi – ed il relativo onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato
determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto
nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in
conseguenza di tale fatto.
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