Necessario il criterio dell'adeguatezza nella previsione dei tempi di frequentazione genitori-figli. Tribunale di Milano.Ordinanza 11 marzo 2016
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Secondo il Tribunale di Milano, "la regola dell'affidamento condiviso non è negoziabile dai genitori e, soprattutto, non è ammissibile una rinuncia all'affido bigenitoriale da parte di uno dei partners, in quanto trattasi di un Diritto del Fanciullo e non dei genitori: quanto è oggi reso evidente dall'art. 315-bis c.c., come introdotto dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219; è dunque predicabile la clausola dell'affidamento esclusivo in un patto genitoriale, ma purché assistita da adeguata, debita e chiara motivazione, nel caso di specie non sufficiente"
Non è ammissibile una previsione che ammetta la disponibilità del padre a mantenere la figlia solo quando è possibile per lui frequentarla. Nè che si avvalli l'intenzione del padre di avere solo un potere di vigilanza ex art 337 cc.
autore: Zadnik Francesca
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