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Ai fini ISEE non vanno computati i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari. Consiglio di Stato. Sentenza n° 842 del 29 febbraio 2016.

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Annullamento, in parte, del DPCM n. 159/2013 (criteri per la determinazione dell'ISEE ai fini dell'accesso a prestazioni e/o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei cittadini).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel calcolo dell'ISEE, non possano essere ricompresi i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari di cui godono soggetti portatori di disabilità che sono volti ad attenuare la loro oggettiva situazione di svantaggio, poichè essi non vanno a remunerare il portatore di disabilità ma a farlo "pervenire ad una situazione uguale" rispetto a chi non soffre di disabilità, ristabilendo la "parità morale e competitiva".

autore: Zadnik Francesca