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Minore affidato allo zio mediante procedura di kafala è idoneo a conseguire permesso di soggiorno. Tar Piemonte sentenza 281 del 3 marzo 2016.

Venerdì, 18 Marzo 2016
Giurisprudenza | Minori | CEDU
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Minore di nazionalità egiziana di 17 anni, giunto in Italia a seguito di affidamento allo zio residente in Italia tramite l'istituto della "Kafala". Diniego del rilascio del permesso di soggiorno per finalità lavorative. Ricorso contro il provvedimento di diniego per errata configurazione della sua condizione come quella di "minore non accompagnato".
 La condizione di minore non accompagnato non va cristallizzata al momento dell'ingresso del minore nel territorio nazionale, ma si esaurisce quando subentri una forma legale di affidamento implicante la custodia effettiva da parte di un adulto.
Il ricorrente è giunto sul territorio nazionale dopo essere stato affidato dai genitori allo zio con uno specifico istituto del diritto islamico, la Kafala per l'appunto, con la quale, negli stati islamici, vengono tutelati i minori abbandonati o in difficoltà(riconosciuto nel suo valore dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e citato anche dalle Sezioni Unite dellaCorte di Cassazione (nella sentenza n. 21108 del 15.09.2013). Solo per motivi non dipendenti dalla sua volontà o dalla non tempestiva richiesta di regolarizzazione da parte del suo affidatario non è stato destinatario di un formale provvedimento di affidamento anche in Italia o del parere della Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il ricorso va pertanto accolto.

autore: Zadnik Francesca