Minore affidato allo zio mediante procedura di kafala è idoneo a conseguire permesso di soggiorno. Tar Piemonte sentenza 281 del 3 marzo 2016.
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Minore di nazionalità egiziana di 17 anni,
giunto in Italia a seguito di affidamento allo zio residente in Italia
tramite l'istituto della "Kafala". Diniego del rilascio del permesso di
soggiorno per finalità lavorative.
Ricorso contro il provvedimento di diniego per errata configurazione
della sua condizione come quella di "minore non accompagnato".
La
condizione di minore non accompagnato non va cristallizzata al momento
dell'ingresso del minore nel territorio nazionale, ma si esaurisce
quando subentri una forma legale di affidamento implicante la custodia
effettiva da parte di un adulto.
Il ricorrente è giunto sul
territorio nazionale dopo essere stato affidato dai genitori allo zio
con uno specifico istituto del diritto islamico, la Kafala per
l'appunto, con la quale, negli stati islamici, vengono tutelati i minori
abbandonati o in difficoltà(riconosciuto nel suo valore dalla
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e citato anche dalle
Sezioni Unite dellaCorte di Cassazione (nella sentenza n. 21108 del
15.09.2013). Solo per motivi non dipendenti dalla sua volontà o dalla
non tempestiva richiesta di regolarizzazione da parte del suo
affidatario non è stato destinatario di un formale provvedimento di
affidamento anche in Italia o del parere della Direzione Generale
dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il ricorso va pertanto accolto.
autore: Zadnik Francesca
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