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Non sussiste l'obbligo al mantenimento agli studi del figlio fuori corso. Corte di Cassazione sentenza n° 1858 del 1 febbraio 2016.

Giovedì, 17 Marzo 2016
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità
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Qualificazione del dovere di mantenimento del figlio maggiorenne. Onere del genitore di provare che figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica o che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita ( tra le altre Cass. N. 407 del 2007; n 8954 del
2010). Onere della prova raggiunto. Nel caso di specie i genitori hanno dato ai figli l'opportunità di frequentare l'Università dalla quale non hanno saputo trarre profitto: pertanto viene meno l'obbligo degli stessi a contribuire al pagamento delle spese universitarie dei figli.

autore: Zadnik Francesca